
Termine di 30 gg per impugnazione per annullamento delibera assembleare (1137 cc) e termine di convocazione in mediazione(D.Lgs. 28/2010, art.8 e art.5, comma 6)
I due termini regolamentati dalle due distinte norme possono produrre decadenza dall’esercizio del diritto se non vengono correttamente intersecati.
Il pericolo si cela dietro alla tempistica che ciascun Organismo possa impiegare per convocare il chiamato. Il termine a disposizione è di 30 giorni dal deposito dell’istanza, ma se essa avviene per es. proprio il 30imo giorno o comunuqe trascorsi i 30 giorni previsti dall’art.1137 cc dalla delibera o dalla sua conoscenza, si ravviserebbe decadenza. Il Tribunale di Brescia esaminando la questione giunge alla medesima conclusione del Tribunale di Firenze richiamandone il ragionamento ed aderendovi. Pronuncia del Tribunale di Firenze n. 2718 del 19.07.2016 “l’effetto impeditivo della decadenza, sulla base dei principi generali espressi dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, non può che collegarsi, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato della attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione alla controparte, il che in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, dovrebbe valere altresì laddove, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione della data del primo incontro e la stessa comunicazione rimangono demandate all’Organismo e perciò sottratte all’ingerenza dell’istante”.
Tribunale di Brescia, sentenza 14.03.2020